Tribunale di Pistoia: il carattere sperimentale dei vaccini dovrebbe indurre a particolare cautela

di Stefano Pezzola

Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare”.
Una inerzia che grazie a Dio non ha mostrato il giudice del Tribunale di Pistoia dr.ssa Lucia Leoncini che chiamata ad esprimersi sul ricorso di una madre contro l’ex marito contrario a vaccinare contro il Covid-19 i figli minorenni, nelle otto pagine di motivazioni ha donato una lezione di integrità morale nonché rendere chiaro a tutti che cosa significhi fare la cosa giusta (N. 00172/2022 REG.PROV.CAU. N. 00266/2022 REG.RIC.).

La madre aveva presentato istanza per vaccinare i figli senza far sottoscrivere il modello di consenso informato all’ex marito e padre dei bambini, in pratica chiedendo al giudice di autorizzare la vaccinazione senza il consenso del padre.
In questi mesi abbiamo letto di giudici pronunciare sentenze vergognose in questo ambito, prive di fondamento giuridico e di studi scientifici a supporto.
“Sentenze di regime” verrebbe da chiamarle, tutte improntate ad accogliere i ricorsi presentati dal genitore “vaccinatore”.

Orbene, la dr.ssa Lucia Leoncini ha deciso di consultare un’ampia documentazione attinente a dati statistici, studi scientifici, documenti sanitari ivi compreso il modello di consenso informato al fine di fugare i dubbi e le problematiche caratterizzanti le vaccinazioni contro il Covid-19.
Il tutto partendo dall’assunto che i bambini “non hanno l’età per ragionare sufficientemente e chiedere un vaccino per la salute”.
Amo la vita e amo la giustizia.
Se, però, non potessi avere l’una e l’altra, rinuncerei alla vita pur di mantenere la giustizia, così come ha fatto la dr.ssa Leoncini che analizzando il foglietto illustrativo dei vaccini mRNA prodotti da Pfizer e Moderna e messi a disposizione sul sito di AIFA con l’ultimo aggiornamento del 23.2.2022, ha riscontrato che il vaccino “non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 12 anni”.

Quanto al nuovo vaccino Nuvaxovid il foglio illustrativo estende l’espressa raccomandazione di non uso fino ad anni 18.
Proprio per questo l’autorità giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l’utilizzo di un farmaco che l’autorità sanitaria preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base del ricorso in oggetto.
Ma il giudice si è spinto ben oltre approfondendo l’analisi di moltissima documentazione clinica e studi scientifici, nonché dati forniti dall’Istituto Superiore della Sanità.
Ha innanzitutto ribadito che può a ragione sostenersi che il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato per il vaccinato dalla limitazione della possibilità di contrazione della malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale.
Di contro i principali rischi sono rappresentati dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso.

A questo punto il giudice ha chiesto di raccogliere alcuni dati addivenendo alla conclusione che nella fascia di età 0-18 si sono registrati dall’inizio della pandemia all’1 marzo 2022 soltanto 49 decessi a fronte di 2.661.04 contagi ovvero una percentuale di letalità dello 0,001841%.
Rapportando però il numero dei decessi al numero totale della popolazione under 18 ovvero 9.917.276 la percentuale di letalità del SARS COV-2 scende ulteriormente allo 0,000494%.
Il beneficio del vaccino nella fascia 0-18 anni è quindi rappresentato dalla possibile riduzione di eventi che si sono verificati in media in meno di due casi su 100.000 contagiati e in meno di 5 casi su 1.000.000 di bambini.
Per quanto invece attiene ai possibili rischi il giudice ha osservato che il foglietto illustrativo dei due farmaci per i soggetti minorenni specifica “un aumento del rischio miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)”.
Infine la dr.ssa Leoncini ha ribadito che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dell’autorità europea poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione.
E ciò a parere del giudice dovrebbe indurre a particolare cautela.
Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono.
Non è nota la durata del periodo di copertura.
Ecco che finalmente viene ricordato che l’ambito medico giuridico dovrebbe essere presieduto dal principio di precauzione soprattutto ove attingano soggetti minori.
Mi fermo qui poiché invito tutti i lettori a leggere con molta attenzione la sentenza scaricabile in formato pdf (Tribunale di Pistoia).
Le leggi sono come le tele di ragno, in cui solo i deboli restano inviluppati, mentre i potenti le spezzano e se ne liberano”.
Concludo con un sincero ringraziamento alla dr.ssa Lucia Leoncini, con l’auspicio che molti dei suoi colleghi giudici in lockdown cognitivo e giuridico da oltre due anni, possano risvegliarsi per riaffermare con fermezza che siamo di fronte ad un vile attacco ai diritti costituzionalmente garantiti e che siamo stati oggetto, TUTTI, di una vaccinazione di massa che nulla ha avuto a che fare con la tutela della salute pubblica: si è trattato di un esperimento sociale e medico, di un crimine contro l’umanità.

Perché come scrive in modo inequivocabile il giudice “l’effettuazione del bilanciamento (giudizio di tollerabilità) tra possibili effetti collaterali e possibili benefici, richiesto dalla stessa giurisprudenza citata, non può che avvenire tra termini omogenei rappresentati entrambi dal parametro del ricevente il trattamento, e non tra termini disomogenei ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente e i benefici per la collettività. E nel caso della vaccinazione anti-Covid19 per i minori appare ragionevolmente dimostrato che tale comparazione faccia propendere nel senso sopra dettagliato, ciò da cui consegue che in mancanza di una volontà univoca da parte del soggetto e, in caso di incapaci, dei loro rappresentanti il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sull’interesse pubblico in virtù delle considerazioni sopra esposte”.

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