Sentenza n. 181/2023: accordato l’indennizzo per danni da vaccinazione anti papilloma virus

Con sentenza n. 181 del 26 settembre 2023 la Corte Costituzionale ha di fatto ammesso che, anche chi ha subito danni da vaccinazione anti-papilloma virus ha diritto all’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992.

Una ragazza sviluppa il diabete a seguito della somministrazione della terza dose di vaccino anti HPV e si rivolge al Tribunale di Tivoli per chiedere l’indennizzo ai sensi della Legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

La ragazza impugna la sentenza davanti alla Corte di Appello di Roma che accerta, tramite perizia medico legale, il nesso di causalità tra lo sviluppo della patologia, all’epoca già emergente ed in fieri, e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV, che aveva fatto acutamente emergere sul piano sintomatologico-clinico la patologia in questione (diabete).

Tuttavia la Corte, preso atto che la suddetta Legge non comprendeva tra le vaccinazioni indennizzabili anche quella anti-HPV, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papilloma virus (anti-HPV).

La mancata previsione del diritto all’indennizzo per chi ha subito danni permanenti dopo essersi sottoposto alla vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papillomavirus (anti-HPV) viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione” ecco che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la citata sentenza esprimendosi sulla questione sollevata dalla Corte di appello di Roma.

La decisione si innesta in un filone ormai ampiamente collaudato che riconosce il diritto all’indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva.
È stato così per le vaccinazioni: anti-epatite A (sentenza n. 118 del 2020); antinfluenzale (n. 268 del 2017); anti-morbillo, parotite e rosolia (n. 107 del 2012); anti-epatite B (n. 423 del 2000) e, infine, per la vaccinazione antipoliomielitica (n. 27 del 1998).

Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/27/T-230181/s1

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