di Stefano Pezzola
Ritengo opportuno segnalare la sentenza n. 275/2022 RG emessa dal Tribunale di Padova, sez. lavoro, in data 12 aprile 2022.
Siamo nellโambito dellโinosservanza dellโobbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 stabilito dallโart. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 di un dipendente sanitario, in particolare dellโAzienda Sanitaria Ulss n. 6 Euganea.
Al seguente link il documento integrale in formato pdf (Tribunale di Padova 275_2022).
Scrive il giudice Roberto Beghini che โritenuto che sussista il dubbio che dette norme non siano conformi allโart. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nรจ allโart. 32 Cost..
Va allโuopo ricordato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute sub specie diritto allโautodeterminazione terapeutica, puรฒ trovare limitazione solo nei casi in cui sia necessario tutelare lโinteresse della collettivitร , poichรฉ, in caso contrario, ogni persona รจ libera di decidere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, anche a costo di conseguenze letali.
Ebbene, nel caso di specie, รจ chiaro che la vaccinazione รจ imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui (in particolare, quelle delle persone โfragiliโ della struttura, in gergo โospitiโ), come del resto precisa anche il cit. comma 1 dellโart. 4, richiamato dal primo comma dellโart. 4 bis (โal fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nellโerogazione delle prestazioni di cura e assistenzaโฆโ).
E’ evidentemente del tutto legittima la preoccupazione del legislatore di tutelare la salute di dette persone, adottando le cautele necessarie al fine di evitarne il contagio da parte di coloro che lavorano nelle struttureโ.
Ma puntualizza che โnondimeno, a ben osservare, lโobbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede lโirragionevolezza della norma ai sensi dellโart. 3 Cost..
Puรฒ infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si รจ sottoposta al ciclo vaccinale, puรฒ comunque contrarre il virus e puรฒ quindi contagiare gli altri.
Puรฒ dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma lโesperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano).

Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute, nonostante lโavvio della campagna vaccinale, il numero di contagi piรน elevato in assoluto dallโinizio della pandemia, pari a + 220.532, รจ stato registrato lโ11.01.2022โ.
Dopo aver analizzato con chiarezza e precisione i dati e i numeri forniti dallโIstituto Superiore della Sanitร il giudice Beghini evidenzia che โdi qui, come detto, il dubbio sulla ragionevolezza dellโimposizione dellโobbligo vaccinale in questione:
imposizione non idonea al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nellโerogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Sempre come dimostra la comune esperienza, il metodo attualmente piรน sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro, รจ invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto: ragionevole certezza che, come visto, non puรฒ essere data dalla vaccinazione, bensรฌ dalla sottoposizione periodica del lavoratore al tamponeโ
A parere del giudice โresta il fatto che la persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, puรฒ essere ugualmente infetta e puรฒ quindi ugualmente infettare gli altri:
la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, รจ pari a zero.
Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, puรฒ ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non รจ assoluta, ma รจ certamente superiore a zeroโ.
Orbene la disciplina dellโobbligo vaccinale dei sanitari e del personale docente ed educativo della scuola, รจ posta al fine di tutelare la salute pubblica, sembra chiaro che il pericolo di diffusione del virus, sia uguale in capo a qualsiasi lavoratore non vaccinato del settore sanitario, indipendentemente dal fatto che la omessa vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un accertato pericolo per la sua salute.
Il giudice accoglie in toto le tesi del ricorrente ed โaccoglie il ricorso ed ordina alla resistente di far riprendere immediatamente il lavoro alla ricorrente, a condizione che a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri dueโ.