di Stefano Pezzola
Oggi analizziamo la sentenza n. 203/2022 R.G. del 3 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, a firma del giudice dr. Giuseppe Grosso.
Al seguente link รจ possibile scaricare il documento in formato pdf (Tribunale di Grosseto 3 maggio 2022).
Ecco i fatti.
A metร dicembre in Italia รจ stato introdotto lโobbligo vaccinale per gli insegnanti ovvero di aver completato il ciclo con il richiamo (decreto legge 44 del 2021).
Proprio in quei giorni una insegnante di sostegno di una scuola elementare di Grosseto si รจ ammalata di Covid-19.
Una volta guarita, ha ottenuto il Green pass rafforzato, valido a tutti gli effetti per sei mesi. E pertanto avrebbe dovuto continuare a lavorare fino al giugno 2022.
Lโamministrazione scolastica invece ha agito sulla base di una circolare del ministero dellโIstruzione che discrimina lโadempimento dellโobbligo vaccinale a prescindere dalla validitร del Green pass, facendolo scattare a 90 giorni dalla guarigione oppure a 120 giorni dalla somministrazione del vaccino e non ha permesso il rientro a scuola dell’insegnante.
Il giudice della sez. Lavoro del Tribunale di Grosseto ha accolto le motivazioni del ricorso dellโinsegnante e ha emesso un decreto, ordinando di reintegrare immediatamente la maestra.
Il giudice Giuseppe Grosso ha messo in evidenzia lโillegittimitร dellโorientamento della circolare ministeriale poichรจ “la norma a cui fare riferimento รจ solo il decreto legge 52 del 22 aprile 2021 che stabilisce che i guariti si devono vaccinare sei mesi dopo la guarigione. Decreto, poi convertito in legge, in vigore fino al 15 giugno“.
Lโinsegnante, insomma, รจ in regola.
A questo punto รจ auspicabile che tutte le amministrazioni scolastiche rivedano le decisioni nei confronti dei docenti in possesso di certificazione verde rafforzata, anche considerato il profilo erariale, dal momento che i docenti vengono sostituiti con supplenti, duplicando la retribuzione per un unico posto di lavoro e che i docenti sospesi potranno ricorrere al tribunale civile per veder riconosciuto il danno economico, biologico e psicologico.