di Stefano Pezzola
โLa Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilitร , per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto allโobbligo vaccinale, di svolgere lโattivitร lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.
Sono state ritenute invece non irragionevoli, nรฉ sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sullโobbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dellโobbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciรฒ, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
ร quanto rende noto lโUfficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenzeโ.
Lโufficio stampa della Corte Costituzionale ha emanato il dispositivo di cui sopra.