di Stefano Pezzola
La decisione del governo di precludere in via assoluta ai sanitari che non si vaccinino lo svolgimento dellโattivitร professionale โsembra essere andata di gran lunga oltre il necessario per conseguire lโobiettivo di tutela prefigurato dalla norma, il quale avrebbe potuto essere realizzato con pari efficacia anche con il piรน mite divieto di intrattenere contatti con il paziente dai quali derivi comunque un rischio concreto di diffusione del contagio Covidโ.
Il Tar della Lombardia ribadisce che la norma โfinisce per creare unโingiustificata ed eccessiva penalizzazione di quei professionisti che, pur senza incorrere in violazioni disciplinari o penali, subiscono la perdita temporanea di un requisito per lโesercizio della professione, introdotto in via di urgenza dalla disciplina emergenziale ed in una fase successiva alla loro ammissione allโAlbo, con effetti pregiudizievoli – pure potenzialmente irreversibili – anche in relazione allโesigenza dei pazienti di non vanificare lโefficacia del percorso psicologico intrapreso con un determinato professionistaโ.
Il Collegio nelle persone della relatrice Rosanna Perilli, del presidente Domenico Giordano e del consigliere Mauro Gatti โdubita della legittimitร costituzionale della norma per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalitร .
La sospensione totale del professionista determina un ingiustificato peggioramento della condizione lavorativa, a fronte del quale non si registrano evidenze di maggiori garanzie di tutela della salute collettiva, ed un sacrificio irragionevole e sproporzionato dello svolgimento della professione da parte dei lavoratori autonomi rispetto agli obiettivi che la norma intende realizzareโ.
Sono questi motivi che hanno indotto la Iยฐ sezione del Tar della Lombardia a sottoporre al vaglio della Consulta la questione di legittimitร costituzionale del comma 4 dellโarticolo 4 del decreto legge n.44 dellโ1 aprile 2021, nella parte in cui ferma del tutto lo psicologo non vaccinato, e non limita piรน la sospensione dalla professione alle sole attivitร che implichino contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
Il Tar ha quindi esposto i propri dubbi sulla costituzionalitร del provvedimento, esprimendosi in maniera molto chiara.
โLโesito del bilanciamento dei rilevantissimi interessi coinvolti, effettuato dal legislatore nellโesercizio dellโampia discrezionalitร politica, conduce ad un risultato implausibile.
Il Collegio dubita della legittimitร costituzionale della modifica per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalitร โ.
Parole molto chiare da parte dei giudici.

