Con sentenza n. 181 del 26 settembre 2023 la Corte Costituzionale ha di fatto ammesso che, anche chi ha subito danni da vaccinazione anti-papilloma virus ha diritto allโindennizzo previsto dalla Legge 210/1992.
Una ragazza sviluppa il diabete a seguito della somministrazione della terza dose di vaccino anti HPV e si rivolge al Tribunale di Tivoli per chiedere lโindennizzo ai sensi della Legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
La ragazza impugna la sentenza davanti alla Corte di Appello di Roma che accerta, tramite perizia medico legale, il nesso di causalitร tra lo sviluppo della patologia, all’epoca giร emergente ed in fieri, e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV, che aveva fatto acutamente emergere sul piano sintomatologico-clinico la patologia in questione (diabete).
Tuttavia la Corte, preso atto che la suddetta Legge non comprendeva tra le vaccinazioni indennizzabili anche quella anti-HPV, solleva questione di legittimitร costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermitร , da cui siano derivati danni permanenti all’integritร psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papilloma virus (anti-HPV).
“La mancata previsione del diritto allโindennizzo per chi ha subito danni permanentiย dopo essersi sottoposto allaย vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papillomavirus (anti-HPV) viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione” ecco che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la citata sentenza esprimendosiย sulla questione sollevata dalla Corte di appello di Roma.
La decisione si innesta in unย filone ormai ampiamente collaudatoย che riconosce il diritto allโindennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma che le autoritร pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva.
ร stato cosรฌ per le vaccinazioni:ย anti-epatite Aย (sentenza n. 118 del 2020); antinfluenzaleย (n. 268 del 2017);ย anti-morbillo, parotite e rosolia (n. 107 del 2012);ย anti-epatite Bย (n. 423 del 2000) e, infine, per la vaccinazioneย antipoliomieliticaย (n. 27 del 1998).
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/27/T-230181/s1