di Stefano Pezzola
L’Ordinanza pubblicata in data 12 settembre 2022 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 00947/2022 a firma del Presidente dr.ssa Rosanna De Nictolis ritengo sia un atto da leggere con molta attenzione.
Al seguente link รจ possibile scaricare l’ordinanza in formato pdf e in forma integrale (Ordinanza Regione Sicilia 12.9.2022).
Un’Ordinanza ben articolata e circostanziata, dettata da ragionevolezza, buon senso e soprattutto supportata da evidenze scientifiche.
Si legge a pagina 59): “lโart. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato lโobbligo vaccinale per il personale sanitario
e, dallโaltro lato, per effetto dellโinadempimento allโobbligo vaccinale, la sospensione dallโesercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positivitร /negativitร al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimitร di un vaccino obbligatorio solo se, tra lโaltro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili“.
Ancora a pagina 60) si legge: “lโart.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede lโespressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dellโart. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude lโonere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione”.
Ed infine sempre a pagina 60) viene evidenziato: “lโart. 4 comma 4, laddove prevede che lโinadempimento allโobbligo vaccinale comporta la sospensione dallโesercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalitร , di cui allโart. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione”.
In poche righe – invito i lettori a leggere tutte le pagine dell’ordinanza – vengono sintetizzati i punti salienti di questo circo costruito attorno ad un obbligo vaccinale per i sanitari in assoluto contrasto con la Costituzione ed a qualsiasi pratica medica dettata dal buon senso.
1) Numero delle reazione avverse;
2) Inadeguatezza della farmacovigilanza;
3) Mancanza di approfonditi accertamenti clinici prima si sottoporsi alla vaccinazione;
4) Richiesto di sottoscrizione del Consenso Informato;
5) Evidenze scientifiche che non rassicurano sulla possibilitร che il vaccina non incida negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato.

