di Stefano Pezzola
E’ stata pubblicata dal Tribunale Ordinario di Firenze, seconda sezione civile, l’ordinanza con la quale il giudice Susanna Zanda ha condannato l’Ordine degli Psicologi della Toscana al pagamento di Euro 4.898,65 quale rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dal ricorrente di cui al Procedimento cautelare n. 1334/2022.
Al seguente link il testo integrale dell’ordinanza in formato pdf (ORDINANZA CAUTELARE TRIB.FIRENZE 27.3.23).
Leggiamo assieme i passi fondamentali di questa Ordinanza.
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“La normativa a base del provvedimento di sospensione รจ il decreto-legge n. 44/2021 art. 4 e successive modifiche attuate con dl 172/21, tutti convertiti e le, circolari del Ministero della Sanitร n. 53312 del nov 2021 e 56052 del 6.12.21 Si tratta di fonti normative e amministrative che si auto-giustificano, anche in termini di cd. scudo penale, col fine espresso di contenere la diffusione del virus Sars cov 2 e col fine di modificare la curva epidemiologica (leggasi le premesse in tutte le fonti richiamate)“.
“Effettivamente, non รจ mai esistito un farmaco con una tale indicazione terapeutica approvata da AIFA e ciรฒ in quanto i vaccini in commercio anti covid non hanno come indicazione terapeutica la prevenzione dallโinfezione da Sars cov 2, ma sono indicati per la prevenzione della malattia Covid 19″.
“Paragrafo 4.1 dell’allegato alla delibera di autorizzazione allโimmissione in commercio di Comirnaty (doc. 5 allegato al ricorso) sotto la voce: โ4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty: Comirnaty รจ indicato per lโimmunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19 malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di etร pari o superiore a 16 anni. Nel decreto legge n. 44/2021 sta invece scritto nel titolo dellโart. 1: โUlteriori misure per contenere e contrastare lโemergenza epidemiologica da COVID-19. Concetto ribadito allโart. 4 dove si legge nel titolo: โDisposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-Co V-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
“Anche nel testo dellโarticolo 1 si legge โIn considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fรฌno alla completa attuazione del piano di cui allโarticolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nellโerogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la Prevenzione dellโinfezione dii Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligatiโ.
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“Da questa disamina si puรฒ trarre la conclusione che il Governo, il Parlamento con la partecipazione essenziale del Ministero della Sanitร abbiano reso obbligatorio un trattamento sanitario, con la giustificazione che fosse un vaccino necessario per contenere i contagi, mentre lo stesso Ministero della Salute, lโAifa e lโIss sapevano di averlo autorizzato per tuttโaltro scopo, ossia per la mera prevenzione della malattia Covid 19. La cura dei sintomi di una malattia, tuttavia, รจ un fatto del tutto privato, che non avrebbe potuto giustificare lโimposizione di trattamenti sanitari, con tutti i costi che ne sono derivati per la finanza pubblica, e difatti non viene menzionata nelle leggi impositive degli obblighi vaccinali; quindi esiste la libertร di curarsi e anche di non curarsi, perchรฉ lโart. 32 della Costituzione non prevede un obbligo generalizzato di cura, ma specifici obblighi di specifici trattamenti per casi davvero eccezionali di agenti patogeni che siano in grado di mettere a rischio la collettivitร e sempre col limite del rispetto della dignitร umana; restano esclusi dalle imposizioni sanitarie i farmaci sperimentali, ovvero i farmaci i cui studi siano incompleti, e i rischi non noti, i quali non possono essere mai imposti dal Parlamento, tantomeno dal Governo, se non cโรจ il consenso libero e informato della persona, che accetti liberamente e senza costrizioni di sorta di partecipare coscientemente e ben informata ad una sperimentazione, come avviene ad es. per alcuni farmaci sperimentali in campo oncologico“.
“Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste quindi un obbligo generalizzato di curarsi ma esiste un diritto negativo implicito di non curarsi, ricavabile sempre dallโart. 32 cost., 13 e 2 cost.; quindi il diritto al rifiuto delle cure รจ inteso quale potere del singolo di decidere del proprio corpo, spazio multivaloriale nel quale lo Stato non puรฒ entrare; il cd. habeas corpus, costituisce il portato di una lunga evoluzione della cultura occidentale europea che muove i suoi primi passi oltre quattrocento anni orsono, per cui ogni cittadino decide della propria salute senza che lo Stato possa intromettersi in questo campo, perchรฉ lo stesso Parlamento trova il limite del rispetto della dignitร umana che รจ soprattutto libertร sul proprio corpo, libertร di scegliere se curarsi oppure no e come curarsi; il diritto negativo di rifiutare di curarsi rientra nellโinviolabile potere di autodeterminazione in campo medico di cui allโart. 3 carta di Nizza“.
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“Dunque, i vaccini imposti per la prevenzione dei contagi Sars Cov-2 non erano giustificati dalla indicazione terapeutica indicata in scheda tecnica approvata, poichรจ non erano stati progettati e studiati per la prevenzione dei contagi; non si puรฒ nemmeno affermare che lโuso di questi vaccini per il contenimento dei contagi, sia comunque stato un uso autorizzato da AIFA in modalitร โoff labelโ, perchรฉ nessuno di questi preparati risulta inserito nella specifica lista dei farmaci utilizzabili off label, di cui alla legge n. 648/1996. Dunque, nessuna farmacia e nessun medico avrebbero potuto erogare e somministrare questi preparati per la prevenzione di Sars cov 2. Ne discende che lโobbligo di sottoporsi al trattamento per prevenire lโinfezione da Sars cov 2 imposto dalla legge e dalle circolari del Ministero non poteva essere adempiuto ris e ando le e i vigenti e conseguentemente siccome nemo ad impossibilia tenetur sussiste il fumus del ricorso e dellโannunciata domanda risarcitoria“.
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“Quanto alle tre sentenze della Corte Costituzionale che hanno ammesso la non irragionevolezza e la proporzionalitร degli obblighi vaccinali per i sanitari, deve rilevarsi che la Corte Costituzionale parte da premesse in fatto che non appaiono condivisibili, affermando che i preparati sono efficaci proprio per la prevenzione dei contagi da Sars Cov-2 e sono anche sicuri e non sperimentali. Leggendo ad es. la sent. 14/2023 della Corte Costituzionale emerge che la natura non sperimentale dei preparati, assurge addirittura a principale dato scientifico garantito dalle autoritร : infatti, a paragrafo 10.1 la Corte afferma, in particolare: โil principale dato medico scientifico garantito dalle autoritร istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, รจ costituito dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezzaโ.
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“Emerge dunque che la Corte abbia recepito integralmente anche su questo tema le deduzioni dei tecnici del Ministero della Salute, risultate, tuttavia, non conciliabili con la documentazione di autorizzazione in commercio dei tre vaccini anti covid che era stata data a condizioni, in base al regolamento sullโuso di farmaci in emergenza con studi incompleti limitati a fase II , regolamento UE 507/2006, farmaci che non sono mai stati autorizzati nellโaltra unica forma possibile ovvero quella standard; ciรฒ รจ tanto vero che lโallegato 1 alla delibera di autorizzazione in commercio Comimaty inizia proprio affermando: โMedicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciรฒ permetterร larapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari รจ richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalitร di segnalazione delle reazioni avverseโ.
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“La regola dellโappropriatezza prescrittiva, ossia della corrispondenza tra indicazione terapeutica dei preparati approvata da Aifa e conforme impiego del farmaco, riguarda non solo lโapprovazione del preparato in una dose, ma anche la possibilitร di dosi multiple e quindi ogni singola dose dopo la prima, รจ soggetta alla stessa procedura autorizzatoria di AIFA, e dunque si richiedono sempre studi di efficacia e sicurezza di fase II anche per le nuove dosi di farmaci giร approvati โa condizioniโ o per somministrazione di โdose eterologheโ e โciclo mistoโ (vd decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche). Dalla breve disamina sopraesposta ricavata dagli stralci dellโallegato al modulo di consenso e dallโallegato alla delibera di autorizzazione risulta chiaramente la natura sperimentale dei farmaci, che tuttavia viene negata dalle attestazioni e certificazioni fornite alla corte Siciliana e alla Corte Costituzionale, proprio dagli enti e organi del Ministero della Salute che hanno inviato le note poste a base del giudizio della Corte Costituzionale ad es. nella sentenza n. 14/2023“.
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“Concludendo la Corte ha ritenuto, impiegando un materiale probatorio di enti pubblici preposti alla tutela della salute pubblica riconducibili al Ministero della Salute, 1 efficacia dei preparati per la prevenzione della SARS Cov-2, efficacia che come giร esposto non รจ configurabile perchรฉ estranea allโindicazione terapeutica dei preparati come approvati da AIFA; nemmeno รจ condivisibile che si tratti di farmaci sicuri e non sperimentali, in quanto sono stati approvati in base al regolamento UE 507/2006 con studi quindi incompleti e con effetti non noti di medio e lungo termine, senza alcuno studio reale su certe fasce di popolazione tra cui malati oncologici e guariti (per il caso che qui interessa) senza studi di genotossicitร e sul loro potenziale cancerogeno; si consideri che si tratta di modalitร di somministrazione e di fasce di popolazione non studiate in base alla stessa scheda tecnica approvata prodotta in questo giudizio, per cui la somministrazione avvenuta al di fuori della scheda tecnica รจ incompatibile sia col consenso scriminante che con lo scudo penale“.
“Alla luce di tali considerazioni poichรฉ in base ai report prodotti in causa dal ricorrente (annuale AIFA dic. 2020/dic.2021) e report periodici dellโ ISS, pur limitati da un monitoraggio limitato a 14 giorni e dunque quasi inesistente, non puรฒ condividersi la conclusione della Corte sulla legittimitร costituzionale degli obblighi vaccinali, proprio in quanto si tratta di un giudizio in fatto che muove da premesse non rinvenibili nella realtร fattuale, ma meramente attestate e certificate dagli organi del Ministero della Salute; a tal riguardo si pone anche la questione della terzietร della prova ridondante sul giudizio e della paritร delle parti in rapporto al principio dellโequo processo ex art. 6 CEDU” conclude il giudice Susanna Zanda.
“Abbiamo seguito la scienza, quale scienza ha seguito Lei (rivolgendosi al Presidente della Corte Costituzionale)? Quale scienza avete seguito voi? quella di Burioni? Quella dello zanzarologo di Padova, quella di Galli di Milano. O quella del premio Nobel Luc Montagnier? O quella di tanti scienziati” afferma l’avv. Augusto Sinagra in audizione presso la Corte Costituzionale il 4 aprile 2023.
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