Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere: “i vaccini Covid-19 non potevano essere imposti ai cittadini”

Scrive il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere dr.ssa Iolanda Mondo su sentenza nr. 3860/23 nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023 a seguito causa civile proposta da un cittadino over 50 contro il Ministero della Salute di opposizione all’avviso di addebito con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di Euro 100,00 per inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 comma 4 D.Lgs 44/2021 convertito in L. 76/2021:

I PREPARATI Anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI AI CITTADINI [omiss]. Sebbene la Legge possa prevedere l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l’ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato…

E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l’obbligo sanitario costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l’art. 32 cost., DELLA LIBERA DETERMINAZIONE DELL’INDIVIDUO IN MATERIA SANITARIA”. Per i supposti motivi, questo giudicante (Giudice) RITIENE NON LEGITTIMA E NON CONFORME AI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO E DELLA COSTITUZIONE LA NORMATIVA IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE, CHE PERTANTO VA DISAPPLICATA“.

Leggi la sentenza integrale al seguente link:
Sentenza 3860_23 Giudice di Pace Santa MAria Capua Vetere

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6 COMMENTI

  1. Sentenza inappellabile, ben scritta e motivata.
    E pensare che la Corte Costituzionale ha avallato tutte le sciagurate scelte del governo con imposizioni, limitazioni e discriminazioni!

  2. poichè va contro una sentenza della corte costituzionale, la sentenza della giudice di pace sarà immediatamente appellata e rivista. Forse la giudice dovrebbe studiare un po’ di giurisprudenza

    • Dal punto di vista giuridico è come di ci tu. Ma la verità è quella che ha scritto il Giudice Dott.ssa Iolanda Mondo. Poichè La Corte Costituzionale ha avallato delle emerite cazzate, sia a livello medico che a livello giurisprudenziale, Il Popolo Italiano ha il sacrosanto diritto di avere verità e giustizia. Anche la Corte Costituzionale si è parata il culo, sentenziando che gli obblighi erano validi in riferimento alle conoscenze scientifiche del momento ed alle evidenze circonstanziate a quel determinato momento storico. Quindi ? Vogliamo la verità ? O ci accontentiamo di una sentenza della Corte Costituzionale che fa acqua da tutte le parti. Ai posteri l’ardua sentenza.

  3. Considerando che le sentenze di Corte Costituzionale non costituiscono precedente dal momento che hanno valore limitatmente al quesito posto e considerando che la sentenza di CC si limita a dire che nel contesto temporale la scelta presa non era irragionevole (tempo passato, comparabile ad una supercazzola), la disapplicazione del Giudice di Pace e’ ben fondato e pure ben argomentato con riferimento ad una sentenza di CC che quella si ha valenza piu’ ampia per cui l’obbligo puo’ sussistere laddove il beneficio pubblico e’ piu’ che evidente e che gli effetti avversi siano facilmente gestibili (per quanto si possa anche ammettere la bassa incidenza delle miocarditi/pericarditi, queste malattie sono invalidanti e sono per la vita, quindi NON facilmente gestibili). E’ su questo principio che si fonda la sentenza di cui sopra: l’effetto della vaccinazione e’ stato pressoche’ nullo anche a seguito della rapida mutazione del virus che voleva fermare; gli effetti avversi, seppur con bassissima probabilita’, includono malattie invalidanti croniche e anche la morte quindi mancano i presupposti (entrambi) per giudicare l’obbligo valido.

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