di Andrea Giustini
Il Tribunale Amministrativo Regionale lombardo รจ nuovamente intervenuto sul tema dell’obbligo vaccinale per il personale medico sanitario. Con un’ordinanza, pubblicata lo scorso 26 aprile, ha accolto il ricorso di una veterinaria non vaccinata contro l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano e il Ministero della Salute, ed ha sospeso cosรฌ l’efficacia dei decreti legge 172 e 44 del 2021 nelle parti che impedivano alla ricorrente di svolgere la propria attivitร professionale. La veterinaria puรฒ quindi tornare a lavorare, ma attenzione: solo per il momento e in certe condizioni.
Fra le premesse piรน importanti da cui รจ partito il Tar c’รจ la ratio dell’obbligo vaccinale, che si spiega con il tentativo di contenere quanto piรน possibile lo spargersi della pandemia in contesto sanitario. Questo per proteggere la salute dei pazienti. Nel caso perรฒ dei veterinari i pazienti non sono umani, bensรฌ animali. Sorge quindi la domanda se i rischi siano i medesimi e dunque se l’obbligo vaccinale sia giustificato. Oltre a ciรฒ il tribunale ha considerato la situazione lavorativa specifica della veterinaria ricorrente, esposta dagli avvocati della Difesa. La persona รจ iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano ma, per specializzazione, esercita la professione solo come nutrizionista animale. Ciรฒ significa che il suo contatto non solo con altre persone, medici o clienti, ma con gli animali stessi, รจ sporadico, se non del tutto assente. Generalmente avviene per email o telefono, quando il medico di base gli commissiona su richiesta relazioni sull’alimentazione degli animali. Questa sua particolare situazione, hanno sottolineato gli avvocati, gli permetteva di esercitare la professione in condizioni di assoluta sicurezza. L’aveva inoltre portata a ritenere superflua la vaccinazione contro il covid-19: รจ per questo che aveva deciso di non vaccinarsi.
Rilevando che nel lavoro veterinario in generale non vi sono pazienti umani da proteggere dal virus e, ancor di piรน, che nel caso specifico le modalitร limitavano al minimo i rapporti interpersonali, o comunque le possibilitร di contagio, il Tar ha accolto la domanda cautelare della veterinaria. Ha poi disposto che l’Ordine dei Veterinari annoti nell’Albo che la ricorrente รจ sospesa da quelle attivitร che invece implicano contatti concreti inter-personali. Nel frattempo ha ritenuto necessario chiedere al Ministero della Salute di fornire documenti puntuali che chiariscano se e quali rischi di trasmissione del virus SARS-CoV-2 esistano fra uomo ad animale. A questo punto infatti, ciรฒ si palesa necessario per valutare nel merito anche la costituzionalitร dell’obbligo vaccinale imposto alla categoria specifica dei veterinari. L’Ordine dei Veterinari di Milano ha giร fatto sapere che impugnerร l’ordinanza del Tar lombardo. In ogni caso, la vicenda apre piรน di una riflessione sulla ragionevolezza di un obbligo vaccinale imposto a varie categorie, non solo quella medico sanitaria, in modo generalizzato. Senza alcuna considerazione per mansioni e situazioni che presentano rischi di contagio diversi o nulli.