Violò la zona rossa: 17enne fa ricorso e vince contro la Prefettura

Non dovrà pagare alcuna sanzione poiché i carabinieri avevano sbagliato a compilare il verbale

di Andrea Giustini

Il Giudice di Pace di Ferrara ha accolto il ricorso di un 17enne contro la Prefettura di palazzo d’Este. Con una sentenza, pubblicata recentemente, ha stabilito che anche se il giovane nel 2021 aveva violato la zona rossa, il verbale emesso dai carabinieri e la conseguente sanzione che avrebbe dovuto pagare sono nulli. Questo a causa di alcuni errori commessi dagli agenti durante la compilazione del verbale. Errori che, oltre che essersi ripercossi nell’ordinanza di ingiunzione poi fatta dalla Prefettura di Ferrara, secondo il Giudice avevano compromesso il diritto di difesa del ragazzo.

I fatti risalgono al 27 marzo 2021. In pieno periodo di emergenza, zona rossa e coprifuoco, il giovane si era recato nel Comune di Argenta, in provincia di Ferrara. Si trovava in un parco pubblico quando i carabinieri di Portomaggiore, durante un giro di pattugliamento, lo trovarono e fermarono. Gli era stata contestata la presunta violazione “dell’articolo 4 del dpcm 2.3.21” ma siccome nel fac simile del verbale era ancora presente la dicitura del vecchio decreto, quello del 14 gennaio 2021, gli agenti decisero di tirarvi una riga sopra e scrivere a mano l’indicazione di quello nuovo. Così facendo secondo il giudice hanno commesso il primo errore formale. C’è inoltre da dire che “l’articolo 4” citato e contestato al giovane in sede di compilazione, era in realtà inesistente.

Un secondo errore formale compiuto dai carabinieri è stato non indicare quale fosse l’importo minimo della sanzione. Il diciassettenne avrebbe così dovuto pagare una certa somma senza però sapere quale fosse di preciso. Solo a seguito del deposito degli scritti difensivi, la Prefettura di Ferrara, con l’ordinanza di ingiunzione, delineò la cifra di euro 400. Già la Cassazione, in altre circostanze, aveva stabilito che se al contravventore non viene notificato quale è nello specifico l’importo della sanzione lo si mette nella condizione di non poter valutare come agire: se pagare subito o dopo, in base alle esigenze economiche, o anche se intentare un ricorso. Dunque viene compromesso il suo diritto di difesa.

Il Giudice di Pace di Ferrara ha quindi accolto l’eccezione di nullità del verbale dei carabinieri in quanto l’erronea indicazione della norma violata, ha sottolineato, è un fatto su cui non si può sorvolare, nemmeno invocando il caso di errore materiale. Gli agenti che hanno compilato il documento hanno consapevolmente corretto a mano la dicitura che indicava la norma, e riportandola in modo sbagliato, così come mancando di precisare la somma precisa da pagare, hanno limitato il diritto di difesa del giovane. Un eccesso di zelo da parte dei carabinieri ha in pratica portato all’emissione di un provvedimento sbagliato

«E’ un buon risultato anche se speravamo in qualcosa di più – ha detto Claudio Fabbri, avvocato della difesa del giovane – poiché il punto che ci interessava sollevare era quello della possibile inesistenza o inoperatività dello stato d’emergenza». Il secondo presupposto su cui infatti si era basata l’impugnazione da parte del 17enne dell’ordinanza d’ingiunzione della Prefettura, era che essendo la pandemia da coronavirus un caso di emergenza di “rilievo nazionale” ai sensi del Codice della Protezione Civile, affinché le nuove norme di carattere nazionale potessero essere applicate era necessaria un’ordinanza da parte del Sindaco di Argenta, che dichiarasse lo stato di emergenza locale.

Un esempio pratico dell’applicazione della normativa sulla “emergenza di rilievo nazionale” è quello di Amatrice. Nel caso del terremoto fu il sindaco a dichiarare lo stato d’emergenza con un’ordinanza amministrativa poiché, da solo, il Comune non aveva né i mezzi né le risorse sufficienti ad affrontare il problema creatosi. Con l’intervento da parte dello Stato quella che era un’emergenza a livello locale divenne di “rilievo nazionale”. Secondo la difesa, dato che il riferimento normativo è lo stesso anche per lo stato d’emergenza da coronavirus e dato che non esiste una normativa specifica per i casi di emergenza sanitaria, poteva darsi che, in mancanza dell’ordinanza del sindaco, risultasse non del tutto legittimo applicare le norme nazionali introdotte coi dpcm.

«Il sindaco di Argenta – continua l’avvocato Fabbri – non aveva dichiarato lo stato d’emergenza. Su questo punto, nella sentenza recentemente pubblicata, si dice solo che lo stato di emergenza era in atto perché la Corte Costituzionale, il 23 settembre 2021, aveva detto che le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, adottate coi dpcm governativi, sono perfettamente legittime. In questo modo però a mio parere il Giudice di Pace non ha affrontato la questione. Adesso occorrerà valutare se vi possono essere gli estremi per un risarcimento danni a favore del giovane».

 

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