di Stefano Pezzola
โIl mondo รจ quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per lโinerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lรฌ a guardareโ.
Una inerzia che grazie a Dio non ha mostrato il giudice del Tribunale di Pistoia dr.ssa Lucia Leoncini che chiamata ad esprimersi sul ricorso di una madre contro l’ex marito contrario a vaccinare contro il Covid-19 i figli minorenni, nelle otto pagine di motivazioni ha donato una lezione di integritร morale nonchรฉ rendere chiaro a tutti che cosa significhi fare la cosa giusta (N. 00172/2022 REG.PROV.CAU. N. 00266/2022 REG.RIC.).
La madre aveva presentato istanza per vaccinare i figli senza far sottoscrivere il modello di consenso informato all’ex marito e padre dei bambini, in pratica chiedendo al giudice di autorizzare la vaccinazione senza il consenso del padre.
In questi mesi abbiamo letto di giudici pronunciare sentenze vergognose in questo ambito, prive di fondamento giuridico e di studi scientifici a supporto.
“Sentenze di regime” verrebbe da chiamarle, tutte improntate ad accogliere i ricorsi presentati dal genitore โvaccinatoreโ.
Orbene, la dr.ssa Lucia Leoncini ha deciso di consultare un’ampia documentazione attinente a dati statistici, studi scientifici, documenti sanitari ivi compreso il modello di consenso informato al fine di fugare i dubbi e le problematiche caratterizzanti le vaccinazioni contro il Covid-19.
Il tutto partendo dall’assunto che i bambini โnon hanno l’etร per ragionare sufficientemente e chiedere un vaccino per la saluteโ.
Amo la vita e amo la giustizia.
Se, perรฒ, non potessi avere lโuna e lโaltra, rinuncerei alla vita pur di mantenere la giustizia, cosรฌ come ha fatto la dr.ssa Leoncini che analizzando il foglietto illustrativo dei vaccini mRNA prodotti da Pfizer e Moderna e messi a disposizione sul sito di AIFA con l’ultimo aggiornamento del 23.2.2022, ha riscontrato che il vaccino โnon รจ raccomandato nei bambini di etร inferiore ai 12 anniโ.
Quanto al nuovo vaccino Nuvaxovid il foglio illustrativo estende l’espressa raccomandazione di non uso fino ad anni 18.
Proprio per questo l’autoritร giudiziaria non puรฒ considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l’utilizzo di un farmaco che l’autoritร sanitaria preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base del ricorso in oggetto.
Ma il giudice si รจ spinto ben oltre approfondendo l’analisi di moltissima documentazione clinica e studi scientifici, nonchรฉ dati forniti dall’Istituto Superiore della Sanitร .
Ha innanzitutto ribadito che puรฒ a ragione sostenersi che il principale beneficio medico della vaccinazione รจ rappresentato per il vaccinato dalla limitazione della possibilitร di contrazione della malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale.
Di contro i principali rischi sono rappresentati dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso.
A questo punto il giudice ha chiesto di raccogliere alcuni dati addivenendo alla conclusione che nella fascia di etร 0-18 si sono registrati dall’inizio della pandemia all’1 marzo 2022 soltanto 49 decessi a fronte di 2.661.04 contagi ovvero una percentuale di letalitร dello 0,001841%.
Rapportando perรฒ il numero dei decessi al numero totale della popolazione under 18 ovvero 9.917.276 la percentuale di letalitร del SARS COV-2 scende ulteriormente allo 0,000494%.
Il beneficio del vaccino nella fascia 0-18 anni รจ quindi rappresentato dalla possibile riduzione di eventi che si sono verificati in media in meno di due casi su 100.000 contagiati e in meno di 5 casi su 1.000.000 di bambini.
Per quanto invece attiene ai possibili rischi il giudice ha osservato che il foglietto illustrativo dei due farmaci per i soggetti minorenni specifica โun aumento del rischio miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)โ.
Infine la dr.ssa Leoncini ha ribadito che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati โsotto condizioneโ da parte dell’autoritร europea poichรฉ non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione.
E ciรฒ a parere del giudice dovrebbe indurre a particolare cautela.
Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono.
Non รจ nota la durata del periodo di copertura.
Ecco che finalmente viene ricordato che l’ambito medico giuridico dovrebbe essere presieduto dal principio di precauzione soprattutto ove attingano soggetti minori.
Mi fermo qui poichรฉ invito tutti i lettori a leggere con molta attenzione la sentenza scaricabile in formato pdf (Tribunale di Pistoia).
โLe leggi sono come le tele di ragno, in cui solo i deboli restano inviluppati, mentre i potenti le spezzano e se ne liberanoโ.
Concludo con un sincero ringraziamento alla dr.ssa Lucia Leoncini, con l’auspicio che molti dei suoi colleghi giudici in lockdown cognitivo e giuridico da oltre due anni, possano risvegliarsi per riaffermare con fermezza che siamo di fronte ad un vile attacco ai diritti costituzionalmente garantiti e che siamo stati oggetto, TUTTI, di una vaccinazione di massa che nulla ha avuto a che fare con la tutela della salute pubblica: si รจ trattato di un esperimento sociale e medico, di un crimine contro l’umanitร .
Perchรฉ come scrive in modo inequivocabile il giudice “lโeffettuazione del bilanciamento (giudizio di tollerabilitร ) tra possibili effetti collaterali e possibili benefici, richiesto dalla stessa giurisprudenza citata, non puรฒ che avvenire tra termini omogenei rappresentati entrambi dal parametro del ricevente il trattamento, e non tra termini disomogenei ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente e i benefici per la collettivitร .
E nel caso della vaccinazione anti-Covid19 per i minori appare ragionevolmente dimostrato che tale comparazione faccia propendere nel senso sopra dettagliato, ciรฒ da cui consegue che in mancanza di una volontร univoca da parte del soggetto e, in caso di incapaci, dei loro rappresentanti il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sullโinteresse pubblico in virtรน delle considerazioni sopra esposteโ.