Scrive il giudice del Tribunale di Padova su sentenza n. 366/2023 del 20.7.2023 R.G. 1030/2022: โvi รจ incertezza sul termine entro il quale i soggetti che avevano contratto il virus dovevano completare lโobbligo vaccinale una volta guariti, se tale incertezza valeva per lโAzienda Sanitaria e portรฒ a pronunce giudisprudenziali difformi, a maggior ragione doveva valere per il dipendente e quindi per la sua sospensione, senza previa comunicazione del diverso orientamento e assegnazione di un congruo termine per vaccinarsi, deve reputarsi, sul piano del rapporto di lavoro, contraria a buona fedeโ.
Leggi la sentenza integrale al seguente link:
Sentenza 366_2023 Tribunale di Padova
In altra parole il Tribunale di Padova annulla un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pronunciato nei confronti di unโinfermiera e conseguentemente condanna lโAzienda USLL 6 Euganea a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni dovute dalla sospensione sino allโeffettiva reintegrazione.
La sospensione รจ ritenuta dal giudice illegittima perchรฉ disposta senza il previo accertamento dellโinadempimento dellโobbligo vaccinale: l’infermiera, infatti, era stata sospesa due volte, una prima volta per mero inadempimento dellโobbligo vaccinale, nellโottobre 2021, e una seconda volta a seguito della guarigione, nella primavera del 2022, nonostante la revoca della prima sospensione e nonostante nessuno avesse accertato nuovamente l’inadempimento dellโobbligo vaccinale.
Un altro profilo di illegittimitร riguarda il termine entro il quale i guariti devono vaccinarsi, se entro 3 o entro 6 mesi dalla guarigione: lโazienda, invece di comunicare un termine preciso, sospende la dipendente non tenendo cosรฌ un comportamento secondo buona fede.
La sentenza porta un contribuito sostanziale allo studio della questione della necessitร o meno di sottoporsi alla vaccinazione nonostante la guarigione.
Sul punto la questione appare suffragata dalla letteratura scientifica e dalla stessa legge (art.1,comma 2, L.73/20217), secondo cui una persona immunizzata non dovrebbe essere costretta a sottoporsi ad alcuna vaccinazione.