Suprema Corte di Cassazione: illegittime le sospensioni dei sanitari

...in presenza di esenzioni firmate dal medico di medicina generale

di Stefano Pezzola

La suprema Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza in data 29 settembre 2022 sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al NGR 9654 del 2022, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza in data 11 aprile 2022.

Al seguente link file pdf della citata ordinanza in versione integrale (Suprema Corte di Cassazione n. 9654_2022).

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nellโ€™erogazione delle prestazioni di cura e assistenzaโ€, il comma 1 dellโ€™art. 4 ha imposto agli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attivitร  nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, lโ€™obbligo della vaccinazione per la prevenzione dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 sino al 31 dicembre 2021.

Il termine di efficacia della misura รจ stato, poi, prorogato piรน volte, tramite disposizioni novellatrici del citato art. 4; dapprima, di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 [ad opera dellโ€™art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022] e, quindi, sino al 31 dicembre 2022 [in forza dellโ€™art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 52 del 2022].

Lo stesso comma 1 dellโ€™art. 4 dispone che la โ€œvaccinazione costituisce requisito essenziale per lโ€™esercizio della professioneโ€.

Lโ€™esenzione dalla vaccinazione obbligatoria o il suo differimento puรฒ aversi soltanto โ€œin caso in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generaleโ€ (art. 4, comma 2).

La disposizione รจ stata, poi, modificata dal citato d.l. n. 76 del 2021, essendo consentita anche al medico vaccinatore lโ€™attestazione delle condizioni di esenzione dallโ€™obbligo vaccinale e richiedendosi che questa “avvenga comunque nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2โ€.

Come rilevato in modo condivisibile nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, a dare corpo alla causa petendi non รจ il diritto alla salute o quello a non subire trattamenti sanitari obbligatori, ovvero ancora il diritto allโ€™autodeterminazione, quali temi di indagine che rimangono sullo sfondo, bensรฌ proprio il diritto allโ€™esercizio di una attivitร  professionale regolamentata.

Un diritto che โ€“ occorre precisare – trova, anchโ€™esso, garanzia a livello costituzionale, sebbene non come indistinta e generale libertร  di svolgere qualsiasi attivitร  professionale, bensรฌ tramite norme di principio (artt. 4 e 35 Cost.; e sul piano sovranazionale, lโ€™art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dellโ€™Unione europea, che pone in correlazione il โ€œdiritto di lavorareโ€ e quello di โ€œesercitare una professione liberamente scelta o accettataโ€) che non lo sottraggono a condizioni e limiti fissati dal legislatore โ€“ tra cui, per lโ€™appunto, i requisiti di accesso alla professione e di mantenimento dello status di (libero) professionista – al fine di tutelare altri interessi parimenti meritevoli di tutela (tra le altre, Corte cost., sentenze: n. 328 del 1998, n. 330 del 1999, n. 441 del 2000, n. 390 del 2006, n. 166 del 2012).

Proviamo a rendere comprensibili a tutti queste righe introduttive estrapolate dalla ordinanza n. 9654/2022.

La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione in merito alla sospensione di un medico non vaccinato spetta al giudice ordinario ab origine, e cioรจ anche allorchรฉ l’accertamento dell’inadempimento vaccinale spettava alle aziende sanitarie.

Nel far ciรฒ la Corte ha rilevato che trattasi di situazione di diritto soggettivo, in particolare quello allo svolgimento della professione di ambito sanitario, e non di interesse legittimo.

Incidentalmente, ma in modo netto, la Corte evidenzia come le Aziende Sanitarie non avessero alcuna discrezionalitร  – se non meramente tecnica nella ricognizione della corretta redazione del certificato da parte di chi per legge ne aveva il potere – neppure nel valutare le ragioni di esenzione dall’obbligo.

Il che significa, in definitiva, che tutte quelle sospensioni pronunciate dopo che le Aziende Sanitarie avevano rigettato dei certificati di esenzione sottoscritti dal medico di medicina generale sono tutte illegittime, con quanto ne consegue a posteriori sotto il profilo risarcitorio.


A questo punto auspico l’intervento dei legali della nostra cittร  per approfondite valutazioni e commenti autorevoli.

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