La terza edizione del rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio” curato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) evidenzia che il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera.
Tra le regioni più a rischio ci sono l’Emilia-Romagna, la Toscana, la Campania, il Veneto, la Lombardia e la Liguria.
Inoltre, come riportato sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile, l’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta, sia per frequenza che per intensità dei fenomeni.
Per quanto alcune zone siano a maggior rischio, il territorio italiano è interamente sismico.
Anche alla luce di queste evidenze, il legislatore ha reso obbligatoria, per la maggior parte delle aziende che operano in Italia, un’assicurazione eventi catastrofali, altrimenti nota come “polizza catastrofale”.
Data l’importanza di questo provvedimento, per certi versi storico, analizziamo cosa prevede il decreto attuativo.
Quando è stato introdotto l’obbligo di polizza catastrofale?
L’obbligo di polizza catastrofale per la maggior parte delle imprese operanti sul nostro territorio nazionale è stato introdotto con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
I dettagli operativi sono stati poi definiti con precisione dal Decreto Attuativo 18/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025.
Le scadenze per le imprese
Il Decreto Attuativo ha stabilito scadenze diverse per le aziende obbligate, basandosi sulle loro dimensioni, definite in base ai parametri della raccomandazione 2003/361/CE.
In sostanza, si distinguono tre categorie:
- grandi imprese;
- imprese di medie dimensioni;
- piccole imprese e microimprese.
Per le grandi imprese l’obbligo di stipula è entrato in vigore il 31 marzo 2025, per quelle di medie dimensioni è scattato il 1° ottobre 2025, mentre per quanto riguarda le piccole e le microimprese, la scadenza è ormai prossima: 31 dicembre 2025.
Assicurazione eventi catastrofali: quali sono le coperture previste?
La polizza catastrofale per le imprese offre una copertura economica dai danni causati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi (terremoti) e frane.
I beni che obbligatoriamente devono essere coperti dalla polizza sono quelli dettagliati nell’art. 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ovvero:
- Fabbricati: gli edifici utilizzati per svolgere l’attività d’impresa.
- Impianti e macchinari: le apparecchiature fisse o mobili funzionali al processo produttivo.
- Attrezzature industriali e commerciali: gli strumenti e i dispositivi operativi.
L’azienda può, facoltativamente, richiedere garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti. L’aggiunta di coperture accessorie comporta un aumento del premio annuo.
Determinazione del premio annuo
Il premio annuo di una polizza catastrofale è influenzato da diversi fattori. Quelli più importanti sono i seguenti:
- zona in cui si trova l’impresa (questo perché il rischio di eventi catastrofali non è il medesimo su tutto il territorio italiano);
- vulnerabilità intrinseca dei beni coperti dall’assicurazione (in questo caso vengono prese in considerazione le caratteristiche degli immobili, degli impianti e dei macchinari e la loro suscettibilità ai danni catastrofali);
- misure preventive adottate dall’impresa (questo fattore determina una riduzione del premio, che è tanto più alta quanto più le misure intraprese riducono il rischio di danno).
Per quanto riguarda gli indennizzi, per i danni fino a 1.000.000 di euro è previsto un limite di indennizzo pari all’intero valore assicurato;
per i danni maggiori di 1.000.000 di euro, ma entro i 30.000.000 di euro, l’indennizzo minimo non può essere inferiore al 70% del valore assicurato, mentre per i danni oltre i 30.000.000 di euro, l’indennizzo sarà negoziabile tra le parti su base contrattuale.
La mancata stipula del contratto assicurativo può comportare l’esclusione da eventuali assegnazioni di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (si veda a questo proposito l’art. 1, comma 102, della legge 213/2023).

