โLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno condannato il governo a risarcire un gruppo di immigrati illegali trasportati dalla nave Diciotti perchรฉ il governo di allora, con ministro dellโInterno Matteo Salvini, non li fece sbarcare immediatamente in Italia.
Lo fanno affermando un principio risarcitorio assai opinabile, quello della presunzione del danno, in contrasto con la giurisprudenza consolidata e con le conclusioni del Procuratore generaleโ. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, che aggiunge:
โIn sostanza, per effetto di questa decisione, il Governo dovrร risarcire โ con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse โ persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello Stato italianoโ.
โNon credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni, e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, รจ molto frustranteโ, conclude Meloni.
LA SENTENZA
โVa certamente escluso che il rifiuto dellโautorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale.
Non lo รจ perchรฉ non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazioneโ.
ร quanto si legge nel testo dellโordinanza delle Sezioni unite civili della Cassazione sul ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti, dal 16 al 25 agosto del 2018, dallโallora ministro dellโInterno Matteo Salvini e per i quali รจ stato disposto un risarcimento da parte del governo.
โSi รจ in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini.
Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioรจ, politico un atto che รจ, e resta, ontologicamente amministrativoโ, scrivono ancora i giudici, che di nuovo precisano come โlโazione del Governo, ancorchรฉ motivata da ragioni politiche, non puรฒ mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelatiโ.
โLโobbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessitร โ.
โLo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco โnel piรน breve tempo ragionevolmente possibileโ (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, capitolo 3.1.9), fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso;
รจ solo con la concreta indicazione del POS (place of safety, ndr), e con il successivo arrivo dei naufraghi nel luogo sicuro designato, che, infatti, lโattivitร di Search and Rescue puรฒ considerarsi conclusaโ.
โPer โluogo sicuroโ si intende un โluogoโ in cui sia garantita non solo la โsicurezzaโ โ intesa come protezione fisica โ delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asiloโ, aggiungono i giudici.
Agli Stati resta, si legge ancora nellโordinanza della Cassazione, โun margine di โdiscrezionalitร tecnicaโ solo ai fini dellโindividuazione del punto di sbarco piรน opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonchรฉ in considerazione della necessitร di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate;
ferma restando la doverositร dellโindicazione del luogo sicuro in cui concludere lโevento SAR dichiarato, ritardi nella designazione dello stesso potrebbero pertanto essere giustificati (solo) alla luce della necessitร di individuarne uno adeguato alle esigenze che, caso per caso, si presentanoโ.
Fonte
Agenzia DIRE
www.dire.it

