In merito al ricorso presentato dal CSA RAL, Dipartimento Polizia Locale, Coordinamento Provinciale di Arezzo, avverso il bando per la copertura del posto di Comandante della Polizia Locale di Arezzo, il Coordinatore Provinciale Dr Roberto Prestigiacomo precisa quanto segue.
CSA ha ritenuto di farsi parte diligente nel far valere l’interesse del Corpo di Polizia Locale e, con senso civico, di tutta cittadinanza ad avere un Comandante di comprovata esperienza e che rappresenti la miglior figura possibile per tale ruolo, garantendo il massimo della professionalità in ambiti tanto rilevanti quali quello della Sicurezza pubblica, se pur in forma ausiliaria, della Sicurezza Urbana ed integrata, del decoro della città, e per rispondere efficacemente a tutte le altre qualifiche demandate alla Polizia Locale dalla legge (Polizia Giudiziaria, Polizia stradale ecc.).
Il bando pubblicato dal Comune di Arezzo non prevede, quale requisito di partecipazione, l’esperienza specifica maturata ambito di Polizia Locale o di altre forze di Polizia.
Inoltre, alla stessa esperienza specifica non è stato attribuito un punteggio adeguato, visto che incide solo per massimo di 6 punti su un totale di 100.
Il tutto in un contesto in cui lo stesso Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Arezzo, a conferma della particolare importanza del ruolo, prevede che il Comandante debba essere persona “di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità fisica, socio economica ed organizzativa del Comune di Arezzo”.
Ove, all’esito dell’attuale concorso, risultasse vincitore un soggetto avente tali caratteristiche, nonostante la carenza nella previsione di bando, verrebbe meno l’interesse a coltivare il ricorso il quale, si ribadisce, si è reso necessario al fine di tutelare gli interessi della cittadinanza acché un compito così rilevante non venga assegnato ad un generico dipendente pubblico che, fino ad oggi, si sia occupato di altro.
Il giorno 5.3.2026 si terrà innanzi al Tar Firenze l’udienza per l’eventuale sospensiva della procedura;
invece, la decisione definitiva sul merito della questione arriverà successivamente, salvo che, nel frattempo, non venga meno l’interesse a coltivare il ricorso o che il Tar ritenga di anticipare la decisione finale.

