Pene piรน severe per chi commette violenza o offesa nei confronti del pubblico ufficiale; rinvio della pena per le detenute madri con figli fino a 3 anni di etร non piรน obbligatorio ma facoltativo (giustificata come misura anti borseggi); tutti gli agenti delle forze dellโordine potranno portare unโarma con sรจ anche fuori servizio; carcere fino a 7 anni per le occupazioni abusive; da 2 a 6 anni di pena per chi truffa gli anziani; da 2 a 6 anni di carcere anche per chi possiede documenti che contengono istruzioni per la preparazioni di armi, sostanze chimiche ecc. per compiere attentati. Sono i titoli principali del โpacchetto sicurezzaโ approvato dal Governo per contrastare la criminalitร . Pene aumentate anche per chi imbratta, danneggia monumenti e organizza blocchi stradali a scopo dimostrativo.
PIร TUTELE PER LE FORZE DELLโORDINE
ร introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. ร aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto รจ commesso con la finalitร di ledere il prestigio o il decoro dellโistituzione.
PORTO DโARMA PRIVATA
Gli agenti di pubblica sicurezza, giร autorizzati al porto di unโarma da fuoco di servizio, possono detenere unโarma da fuoco privata, diversa da quella di ordinanza, senza ulteriore licenza. Norma molto attesa dal comparto e che consentirร , ad esempio, agli agenti di avere fuori dal servizio unโarma piรน leggera al posto di quella dโordinanza, di solito molto piรน pesante.
REATO CONTRO RIVOLTE NELLE CARCERI
Viene introdotto un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena รจ da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta e da 1 a 5 anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi. Unโulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga la rivolta, anche dallโesterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti.
OCCUPAZIONI ABUSIVE
ร introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nellโimmobile del proprietario o di colui che lo deteneva. Per rendere piรน efficace questa norma vengono introdotte due misure molto innovative. La prima: รจ prevista una causa di non punibilitร per lโoccupante che collabora allโaccertamento dei fatti e rilascia volontariamente lโimmobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dellโimmobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto. In via ordinaria su questo provvederร il giudice, ma nei casi urgenti, in cui lโimmobile occupato sia ad esempio lโunica abitazione della persona offesa, รจ prevista la possibilitร che la liberazione-restituzione dellโimmobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo lโintervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice.
PENE PIร SEVERE PER CHI TRUFFA GLI ANZIANI
Prevista una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone piรน fragili. Viene aumenta la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per questโipotesi, anche la possibilitร per le Forze dellโOrdine di procedere ad arresto in flagranza.
ANTI-ACCATTONAGGIO MINORI
Il Questore potrร disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi รจ giร stato denunciato o condannato per furto, rapina o altri reati contro il patrimonio o la persona commessi in quei luoghi. Inoltre, nei processi penali per tali reati compiuti nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico, il giudice, ove la legge consenta la sospensione condizionale della pena, dovrร comunque prevedere il divieto di accesso a tali luoghi. Si introduce, inoltre, una norma per sanzionare chi impiega minori nellโaccattonaggio. Alle norme giร previste per punire chi organizza o favorisce questโattivitร si aggiunge una specifica norma per punire chi induce allโaccattonaggio un minore di 16 anni invece di mandarlo a scuola o lo costringe con la violenza o la minaccia
ESECUZIONE DELLA PENA PER DETENUTE MADRI
Previsto un regime piรน articolato per lโesecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Non รจ piรน obbligatorio il rinvio dellโesecuzione della pena, ma รจ mantenuta tale facoltร in presenza dei requisiti di legge. Tra gli elementi che possono influire nella valutazione del giudice ci sarร , per esempio, la recidiva. ร stata poi prevista la possibilitร che la pena sia scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini piรน piccoli (fino a un anno di etร ).
STRETTA CONTRO I BLOCCHI STRADALI
Il disegno di legge del governo interviene anche sul fronte dei blocchi stradali. Ora la norma punisce con una sanzione amministrativa chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Il provvedimento approvato stabilisce che questa fattispecie diventi reato nel momento in cui risulti particolarmente offensiva ed allarmante, sia per la presenza di piรน persone sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente.
Fonte
Agenzia Dire
www.dire.it